Il diritto d'autore ai tempi di Internet: cosa cambierà in Italia

SmartWorld team
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Il diritto d'autore ai tempi di Internet: cosa cambierà in Italia

L’Italia spinge sul diritto d'autore, modernizzando una materia nella quale insistevano contraddizioni e vuoti normativi determinati da un quadro di riferimento ormai anacronistico e non più al passo con i tempi, essendo per l’appunto fermo al lontanissimo 1941 (legge n. 633 del 22 aprile). Il Consiglio dei Ministri ha recepito la direttiva europea 2019/790 (la "Direttiva Copyright") in materia di gestione delle opere protette dal diritto d'autore e volge soprattutto lo sguardo alla circolazione delle opere d’ingegno sulla rete Internet, tema per l’appunto finora silente nell’attuale datato contesto normativo.

Lo schema di decreto, approvato dal Consiglio dei ministri prima della pausa estiva e frutto dell’opera sinergica tra il Dipartimento dell’editoria, le amministrazioni coinvolte e le associazioni di categoria, dovrà adesso passare all’esame del Parlamento per l’approvazione.

Le novità sul diritto d'autore

Ma quali sono le principali novità sul tema? Pur recependo la direttiva europea del 2019, la linea seguita dall'Italia guarda anche ad alcuni elementi di innovazione, prendendo in “prestito” due soluzioni che assomigliano molto alla legislazione australiana con riferimento all’introduzione degli obblighi nei confronti degli editori di giornali.

L’elemento di maggior peso concerne la responsabilità delle piattaforme online (e dunque i social network e YouTube) in caso di violazione del copyright: quest’ultime dovranno farsi garante dell’osservanza delle norme sul diritto d'autore e assumere tutte le iniziative necessarie per il rispetto delle licenze. L’esempio classico è quello della condivisione sui social network di un’opera protetta dal copyright: in questo caso, il proprietario della piattaforma dovrà ottenere preliminarmente l’autorizzazione dal soggetto detentore dei diritti. Non mancano comunque delle eccezioni: la norma non sarà applicata nei confronti delle enciclopedie online (vedasi, ad esempio, Wikipedia), ma anche per i repertori didattici e scientifici, i servizi cloud e i prestatori di mercati online. È degli ultimi giorni, in questo senso, la notizia dell’adeguamento di YouTube alla direttiva europea 2019/790 sul diritto d'autore.

Parallelamente, l’art. 14 dello schema di decreto legislativo prevede che, laddove sia stata superata la durata della tutela relativa al materiale derivante da un atto di riproduzione di un’opera di arte visiva, quest'ultimo sarà estraneo alla sfera di applicazione del diritto d'autore od ai diritti connessi: l’unico caso a far da eccezione è che tale materiale costituisca un’opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore.

Arriva l'equo compenso

Un’altra importante novità consiste nel riconoscimento di un equo compenso agli editori dei giornali (tanto in forma singola quando in quella associata) per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione, delle società di monitoraggio dei media e rassegne stampa. Per effetto della novella legislativa, gli editori avranno perciò la possibilità di trattare sul pagamento con le società provider dei servizi, con l’obiettivo di ottenere il versamento di un corrispettivo equo giustificato dall’utilizzo dei loro contenuti. Peraltro, la direttiva prevede inoltre il riconoscimento del diritto degli autori dei contenuti giornalistici volto ad ottenere una quota dei proventi che sono stati attribuiti agli editori.

Il ruolo di arbitro dell'AGCOM

Molto importante sarà, in questo senso, il ruolo di “arbitro” dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), la quale sarà chiamata ad adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un regolamento ad-hoc avente lo scopo di individuare i criteri da seguire per la determinazione del quantum dell’equo compenso, così da orientare la negoziazione tra le parti.

I provider saranno chiamati a fornire tutte le informazioni necessarie per calcolare l’equo compenso, altrimenti subiranno una sanzione amministrativa inflitta dall’AGCOM fino ad un massimo dell’1% del fatturato.

Maggiore trasparenza

Il provvedimento introduce infine un contesto di maggiore trasparenza nei confronti di autori, interpreti ed esecutori, i quali avranno il diritto a ricevere dalla società concessionaria o licenziataria, una relazione a cadenza almeno trimestrale in cui dovranno essere riportati i dati relativi allo sfruttamento e all’esecuzione delle proprie opere di cui hanno per l'appunto concesso la licenza o trasferito i diritti. Anche in questo caso, il mancato adeguamento agli obblighi di informazione comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato a carico della società inadempiente. Su questa base, la norma prevede che gli autori avranno pure la facoltà di pretendere una remunerazione ulteriore nel caso in cui quella pattuita inizialmente si rilevasse sproporzionata in difetto rispetto ai proventi generati a fronte dello sfruttamento delle loro opere.