Videosorveglianza in casa, le regole del Garante per usarla correttamente

SmartWorld team
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Videosorveglianza in casa, le regole del Garante per usarla correttamente

Torna al centro dell'attenzione del Garante della privacy la questione della videosorveglianza in casa. L'Autorità ha fissato una serie di punti centrali che aggiornano o confermano la normativa vigente. Il trattamento dei dati personali con l'uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento. Ma i dipendenti o collaboratori presenti devono essere comunque informati dal datore di lavoro.

In tutti i casi è richiesto di evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona, proteggere i dati acquisiti tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare se connesse a Internet. Ma esaminiamo tutte le novità.

Videosorveglianza in casa, quali sono le regole

Come specificato dal Garante per la Privacy, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Ma anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili.

Per intenderci, si tratta delle norme in vigore sull'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

L'Autorità sottolinea anche che l'attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. In ogni caso, i dati trattati devono essere pertinenti e non devono eccedere rispetto alle finalità perseguite.

A tal proposito, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, fornendo indicazioni sull'applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali, anche con la videosorveglianza.

Dall’autorizzazione alla comunicazione sulla videosorveglianza

Dal punto di vista procedurale, non serve l'autorizzazione da parte del Garante per la Privacy per installare un sistema di videosorveglianza. Spetta piuttosto al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il titolare del trattamento - specifica lo stesso Garante - deve valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento. Ma attenzione, gli interessati devono sempre essere informati che stanno transitando o accedendo in una zona video sorvegliata, anche se chi tratta i dati sia un soggetto privato.

Per comunicarlo basta anche un semplice cartello che deve contenere le indicazioni sul titolare del trattamento e la finalità perseguita. L'informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata e non occorre rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non siano chiare le aree soggette a sorveglianza e sia altrettanto chiaro il contesto della sorveglianza.

La questione dei tempi di conservazione delle immagini registrate

Per quanto riguarda la conservazione delle immagini registrate, il tempo limite è quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite. Come fa presente il Garante per la privacy, spetta al titolare del trattamento individuare le tempistiche, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Sono considerati scopi legittimi della videosorveglianza la sicurezza e la protezione del patrimonio. Ma è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni.

Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, meglio se tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto - ribadisce quindi l'Autorità - tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. In alcuni casi è ammesso il prolungamento dei tempi di conservazione delle immagini, ad esempio in seguito a una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria.

Come funziona la videosorveglianza in un condominio

C'è poi il caso particolare della videosorveglianza in condominio su cui si è già espresso il Garante della Privacy. Secondo quanto stabilito dall'Autorità, è indispensabile che l'installazione avvenga previa assemblea condominiale con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti.

Dopodiché le telecamere devono essere segnalate con appositi cartelli e le registrazioni conservate per un periodo limitato. In ambito condominiale, il Garante considera congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini fino a 7 giorni.